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Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 18/05/1996 (Rv. 497670 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause scindibili - Cause connesse riunite - Sentenza che le decide simultaneamente - Impugnazioni - Regime.
Stato
decisa il 1996-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497670-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

Il provvedimento di riunione di più cause connesse lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi; pertanto, la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise e ciascuna pronunzia è soggetta al rispettivo regime di impugnazione (in applicazione del sopra enunciato principio la S.C. ha quindi ritenuto applicabile l'ordinario termine di sessanta giorni per l'impugnazione in cassazione delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo ed il termine di trenta giorni per l'impugnazione delle cause proposte a norma dell'art. 100 legge fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)