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Sez. 2, Sentenza n. 18361 del 13/09/2004 (Rv. 577030 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Onorari dei ragionieri - Interessi "legali" - Interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia - Diritto del professionista - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577030-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI

Per il disposto dell'art. 15 legge 2 marzo 1949 n. 144, sugli onorari dei ragionieri (al pari di altre categorie di professionisti) spettano al professionista che faccia richiesta degli "interessi legali", gli interessi suddetti ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, senza che si renda necessaria la specifica invocazione delle norme suddette.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)