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Sez. 3, Sentenza n. 747 del 23/01/2002 (Rv. 551775 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Abusi e mancanze nell'esercizio della professione - Potere disciplinare del Consiglio dell'ordine - Esercizio nei confronti di iscritto con "status" di manager delle Ferrovie dello Stato - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551775-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5, numero 4, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, si riferisce a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio; detto potere può pertanto essere legittimamente esercitato con riferimento ad un comportamento, considerato fonte di pregiudizio per il decoro dell'ordine, tenuto dall'iscritto nella veste, non di libero professionista né di lavoratore dipendente, ma di manager delle Ferrovie dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)