Sez. U, Sentenza n. 8239 del 23/07/1993 (Rv. 483278 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Abusi e mancanze nell'esercizio della professione - Potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine - Esercizio nei confronti degli iscritti con "status" di pubblici dipendenti - Legittimità - Fattispecie.
Professionisti - Ingegneri e architetti
Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti, in forza dell'art. 5 n. 4 della legge n. 1395 del 1923, per la repressione degli abusi e delle mancanze di cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attività legata allo "status" del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro (In forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine professionale, che aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un architetto, dirigente dell'Ufficio assetto del territorio del Comune, per aver contribuito alla istruzione di "assensi edilizi" in relazione a progetti contrastanti con il piano di fabbricazione e con le cosiddette "misure di salvaguardia").
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 5, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)