diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9132 del 04/11/1994 (Rv. 488394 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Prestazioni lavorative non rientranti nei compiti propri del dipendente e rese in favore di ente diverso da quello di appartenenza - Controversia in ordine al compenso - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488394-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Al fine della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di rapporto di pubblico impiego, a norma degli artt. 7 legge n. 1034 del 1971 e 29 T.U. n. 1054 del 1924, è necessario che tale rapporto costituisca il titolo diretto ed immediato della pretesa dedotta in giudizio, nel senso che deve sussistere correlazione tra la prestazione lavorativa oggetto della controversia e le finalità istituzionali dell'ente datore di lavoro. Pertanto, la controversia attinente al compenso spettante ad un ingegnere dipendente della Regione Puglia, per prestazioni professionali favore dell'Università di Bari (nella specie, per la valutazione delle domande presentate in occasione di gare di appalto per la realizzazione di opere universitarie), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di prestazioni non rese in favore dell'amministrazione di appartenenza, né nell'esercizio tecnico-professionale delle mansioni d'ufficio del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Testo Unico 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)