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Sez. L, Sentenza n. 14479 del 19/11/2001 (Rv. 550350 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Inapplicabilità dell'art. 186 cod. proc. civ. - Ordinanza letta all'udienza di discussione - Sua equiparazione all'ordinanza pronunciata in udienza.
Stato
decisa il 2001-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550350-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

Poiché la disposizione dell'art. 186 cod. proc. civ., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l'ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)