diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 25/11/1994 (Rv. 488816 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI | Rito del lavoro - Art. 186 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Ordinanza letta all'udienza di discussione - Sua equiparazione all'ordinanza pronunciata in udienza.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488816-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - NORME APPLICABILI

Poiché la disposizione dell'art. 186 cod. proc. civ., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro (tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 9 comma primo della legge 14 febbraio 1990 n.29, tutte le controversie in materia di contratti agrari di competenza delle sezioni specializzate agrarie), deve considerarsi pronunciata in udienza l'ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)