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Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 09/04/1992 (Rv. 476712 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Improcedibilità del ricorso principale per cassazione - Perdita di efficacia del ricorso incidentale - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione principale - Perdita di efficacia del ricorso incidentale ex art. 334 cod. proc. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476712-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

L'improcedibilità del ricorso principale per cassazione (nella specie, tardivamente depositato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.) non determina la perdita di efficacia del ricorso incidentale, prevista dall'art. 334 cod. proc. civ. nel solo caso in cui l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)