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Sez. L, Sentenza n. 3743 del 14/03/2002 (Rv. 553044 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Inammissibilità, improponibilità o improcedibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553044-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile - come espressamente previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. - ma anche se quella risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista "ab origine" un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)