Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2006 (Rv. 593288 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Accertamento giudiziale dell'indennità - Pagamento diretto all'espropriato - Ingiunzione - Illegittimità - Ordine di deposito delle somme dovute - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO
L'amministrazione espropriante è tenuta a depositare le indennità espropriative presso la Cassa depositi e prestiti, ed il giudice, in esito al giudizio di determinazione, non può ingiungere il pagamento diretto a favore dell'espropriato, dovendo comunque disporre il deposito delle somme dovute.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)