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Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 19/03/2004 (Rv. 571332 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO | Occupazione espropriativa - Deposito di somme liquidate a titolo di indennità di esproprio o d occupazione temporanea - Detraibilità dalla somma liquidata a titolo di risarcimento - Presupposti.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571332-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO

Il deposito di somma a titolo di indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi degli artt. 48 e 49 della legge n. 2359 del 1865, ha efficacia liberatoria, per l'espropriante debitore, soltanto nell'ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio e/o di occupazione temporanea - e, quindi, con riguardo sia all'indennità di espropriazione che a quella di occupazione temporanea - ma non anche allorché l'effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva, nel qual caso la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente all'espropriato; ne consegue che il giudice può detrarre dal risarcimento dovuto l'importo delle somme eventualmente già depositate a titolo di indennità soltanto se sia accertato che l'espropriato le abbia effettivamente percepite.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)