Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 10/04/1970 (Rv. 346521 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - GENITORI - FATTO DANNOSO DEL FIGLIO - MINORE INCAPACE O CAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE - RISPETTIVA RESPONSABILITA A NORMA DELL'ART 2047 OVVERO DELL'ART 2048 COD CIV - PROVA LIBERATORIA NELLA SECONDA IPOTESI - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - GENITORI - FATTO DANNOSO DEL FIGLIO - MINORE INCAPACE O CAPACE DI INTENDERE O DI VOLERE - RISPETTIVA RESPONSABILITA A NORMA DELL'ART 2047 OVVERO DELL'ART 2048 COD CIV - PROVA LIBERATORIA NELLA SECONDA IPOTESI - CONDIZIONI.*
Se il minore sia incapace di intendere e di volere, i genitori con i quali egli coabita rispondono del fatto dannoso da lui commesso soltanto quali persone tenute alla sorveglianza di incapaci a norma dell'art 2047, comma primo, cod civ, se invece il minore, al momento del fatto, aveva la capacita di intendere e di volere, i genitori sono responsabili, a norma dell'art 2048 cod civ non solo quali sorveglianti, ma anche come educatori, e quindi, ai fini della prova liberatoria, in tale seconda ipotesi, non grava piu la sola dimostrazione della esercitata sorveglianza materiale, o della impossibilita di esercitarla per impedimento legittimo, occorrendo altresi la prova di avere impartito al minore una sana e adeguata istruzione. (nella specie, un bambino aveva lanciato un pugno di calce sul viso di altro bambino, che aveva riportato in conseguenza, completa causticazione di un occhio e perdita della vista). (V 348-70, massima n 345253 2291-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2047
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)