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Sez. 3, Sentenza n. 2606 del 25/03/1997 (Rv. 503228 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Fatto dannoso del figlio minore - Capacità o incapacità di intendere e di volere - Responsabilità del genitore - Diverso fondamento - Ipotesi alternative.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503228-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE

La responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di educazione ovvero nell' art. 2047 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell' accertamento, in concreto, dell' esistenza di quella capacità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047, Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)