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Sez. 3, Sentenza n. 422 del 23/01/1986 (Rv. 444030 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444030-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - NECESSITÀ.*

L'eccezione (nella specie, di prescrizione) non accolta con la sentenza di primo grado si intende rinunciata ove non sia riproposta in appello "espressamente", non essendo sufficiente ad integrare tale riproposizione il generico richiamo delle difese e conclusioni di primo grado. (V 5565/84, mass n 437236; (V 6574/80, mass n 410369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)