Sez. L, Sentenza n. 756 del 27/01/1987 (Rv. 450450 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - OPERATIVITÀ IN APPELLO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DALLA PARTE SOSTANZIALMENTE VITTORIOSA IN ORDINE ALLE DOMANDE O ECCEZIONI NON ESAMINATE PERCHÉ ASSORBITE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO - OPERATIVITÀ IN APPELLO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DOMANDE ED ECCEZIONI NON RIPROPOSTE CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DALLA PARTE SOSTANZIALMENTE VITTORIOSA IN ORDINE ALLE DOMANDE O ECCEZIONI NON ESAMINATE PERCHÉ ASSORBITE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
Nel giudizio di appello il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato va coordinato da una parte con il divieto della proposizione di domande nuove (previsto dall'art. 345 cod. proc. civ.) e dall'altra con l'ulteriore principio della necessità della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte nel giudizio di primo grado (pena la preclusione ex art. 346 cod. proc. civ.); pertanto tale corrispondenza va accertata con riferimento alle domande che hanno già formato oggetto della decisione di primo grado e che, essendo state rigettate, siano state riproposte con l'atto di appello della parte effettivamente soccombente oppure riproposte con la comparsa di risposta dalla parte sostanzialmente vittoriosa per quanto riguarda le domande non esaminate perché assorbite. In tale ultima ipotesi la presunzione posta dall'art. 346 cit., per cui si intendono rinunciate le domande e le eccezioni non riproposte, non ha modo di operare qualora, dal complesso delle ragioni e delle conclusioni svolte dalla parte e dalla complessiva situazione processuale emerga chiara la volontà di non abbandonare la domanda o l'eccezione non decisa o ritenuta assorbita dal primo giudice. (V 940/86, mass n 444462; (V 422/86, mass n 444030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)