Sez. 1, Sentenza n. 3334 del 17/10/1979 Ud. (dep. 12/03/1980) Rv. 144612 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NESSO DI CAUSALITA PSICOLOGICA TRA FATTO INGIUSTO E REAZIONE - NECESSITA - LIMITI DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NESSO DI CAUSALITA PSICOLOGICA TRA FATTO INGIUSTO E REAZIONE - NECESSITA - LIMITI DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITA.*
Ai fini della configurabilita della circostanza attenuante comune della provocazione, e necessaria la sussistenza di un nesso di causalita psicologica tra il fatto ingiusto del soggetto passivo e la reazione dell'agente, non bastando una relazione di mera occasionalita, la quale e ravvisabile nel caso di sproporzione tra il fatto provocante e quello provocato. Tuttavia l'esclusione del nesso eziologico tra provocazione e reazione non puo farsi derivare automaticamente dalla sproporzione tra i due fatti.Diversamente opinando, verrebbe, infatti, attribuito alla proporzione il ruolo di estremo essenziale per la concessione dell'attenuante, mentre il testo dell'art 62 n 2 del codice penale depone in contrario, dato che a differenza di quello degli articoli 52 e 54 dello stesso codice, non menziona il criterio della proporzione. (Conf, sulla prima parte della massima, 142792, 137470, 137458; Cfr, altresi, mass 142554, 141474, 140352, 136673, 136598, 135884 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)