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Sez. 2, Sentenza n. 42847 del 21/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223022 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Pluralità di ordinanze per reati connessi a norma dell'art. 12 lett.b cod. proc. pen.- Divieto di contestazioni a catena - Intervenuto rinvio a giudizio per la regiudicanda di più risalente accertamento - Ammissibilità della prova contraria inerente alla non desumibilità dagli atti.
Stato
decisa il 2002-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223022-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Agli effetti della decorrenza dei termini di custodia cautelare, nell'ipotesi di correlazione tra fatti oggetto di plurimi interventi cautelari connessi ai sensi dell'art. 12 lett. B e C cod. proc. pen., deve operarsi una distinzione a seconda che i fatti oggetto delle misure si trovino tutti nella fase delle indagini preliminari, nel qual caso opera una presunzione legale tipica di contestualità della acquisizione processuale, ovvero per alcuno di essi, di più risalente accertamento, sia già intervenuto il rinvio a giudizio, nel qual caso può essere ammessa la prova contraria inerente alla non desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio dei fatti al primo connessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)