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Sez. U, Sentenza n. 9 del 25/06/1997 Cc. (dep. 17/07/1997) Rv. 208167 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Per lo stesso fatto o per fatti diversi connessi a norma dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. e c), limitatamente al vincolo teleologico - Divieto della contestazione a catena - Operatività per situazioni cautelari relative a procedimenti diversi, anche incardinati presso distinte autorità giudiziarie - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208167-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. trova applicazione in tutte le situazioni cautelari riferibili allo stesso fatto o a fatti diversi tra cui sussista connessione ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. b) e c), stesso codice, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, a nulla rilevando che esse emergano nell'ambito di un unico procedimento o di più procedimenti, pendenti dinanzi allo stesso giudice, e quindi innanzi ad esso cumulabili, ovvero a diversi giudici, e quindi cumulabili nella sede giudiziaria da individuare a norma degli artt. 13, 15 e 16 cod. proc. pen.. Tale divieto si applica a condizione che siano desumibili dagli atti, entro i limiti temporali rispettivamente previsti dal primo e dal secondo periodo del citato art. 297, terzo comma, per le diverse situazioni in essi previste, tutti gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione delle successive ordinanze cautelari i cui effetti sono da retrodatare, non essendo sufficiente, ai fini della sua operatività, la mera notizia del fatto-reato. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che le difficoltà operative che la sua applicazione può comportare in caso di pluralità di procedimenti, specie se pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, devono essere superate facendo ricorso alla disciplina sul cumulo dei procedimenti dinanzi al giudice individuabile a norma degli artt. 13 e seguenti cod. proc. pen., anche mediante il contributo della difesa il cui accesso agli atti nel procedimento "de libertate", soprattutto dopo la sentenza n. 192/1997 della Corte costituzionale, non incontra più limitazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)