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Sez. U, Sentenza n. 431 del 06/02/1975 (Rv. 373701 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL PM - NECESSITA - RICORSO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - NECESSITA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1975-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373701-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DEL PM - NECESSITA - RICORSO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - NOTIFICAZIONE AL PM - NECESSITA - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL PM - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

A norma degli artt 82 ed 82'2 del DPR 16 maggio 1960, n 570, nel testo sostituito con legge 23 dicembre 1966 n 1147, il pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario procedente costituisce parte necessaria nei giudizi aventi ad oggetto controversie elettorali e, pertanto, deve essergli notificato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle altre parti. Da tanto consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di detto organo nel termine fissato dalla Corte di Cassazione comporta l'inammissibilita del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)