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Sez. U, Sentenza n. 6276 del 30/11/1979 (Rv. 403003 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PM - PARTECIPAZIONE - NECESSITA - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1979-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403003-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - PM - PARTECIPAZIONE - NECESSITA - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - MANCATA NOTIFICAZIONE AL PM - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA - OMESSA INTEGRAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il pubblico ministero, presso l'ufficio giudiziario procedente, e parte necessaria nei giudizi in materia elettorale amministrativa (artt 82/1 ed 82/2 del DPR 16 maggio 1960 n 570, nel testo fissato dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147), e, pertanto, in Sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che non sia stato notificato al predetto organo, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, che, se non eseguita nel termine all'uopo assegnato, determina l'inammissibilita del ricorso stesso. (Conf 431/75, mass n 373701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)