diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11520 del 11/05/2018 (Rv. 648366 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Condono di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 289 del 2002 - Adempimento di tutte le condizioni previste Successiva abrogazione ex art. 5 ter del d.l. n. 282 del 2002, conv., con modif., in l. n. 27 del 2003 – Effetti retroattivi – Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648366-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE

La l. n. 27 del 2003 è applicabile anche ai rapporti tributari definiti prima della sua entrata in vigore per l'avvenuto adempimento, da parte del contribuente, di tutte le condizioni previste dall'art. 8, comma 2, della l. n. 289 del 2002, in tema di condono relativo all'imposta unica sulle scommesse, poiché, introducendo, in sede di conversione del d.l. n. 282 del 2002, l'art. 5-ter il quale stabilisce l'abrogazione del suddetto art. 8, comma 2 "con effetto dal primo gennaio 2003", e quindi da epoca anteriore alla sua entrata in vigore, deroga espressamente al principio di irretroattività sancito dall'art. 3 della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), non essendo necessaria a tal fine l'espressa qualificazione della disposizione come regola eccezionalmente retroattiva; né l'efficacia retroattiva è preclusa alle leggi di conversione, atteso quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della l. n. 400 del 1988.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)