Sez. 5, Sentenza n. 5853 del 13/04/2012 (Rv. 622278 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Condono di cui all'art. 8 Comma secondo della legge n. 289 del 2002 - Adempimento di tutte le condizioni previste - Successiva abrogazione disposta dall'art. 5 ter del d.l. n. 282 del 2002 introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 2003 - Effetti retroattivi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE
La legge 21 febbraio 2003, n. 27 è applicabile anche ai rapporti tributari definiti prima della sua entrata in vigore per l'avvenuto adempimento, da parte del contribuente, di tutte le condizioni previste dall'art. 8, comma secondo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tema di condono relativo all'imposta unica sulle scommesse, poiché, introducendo nel d.l. 24 dicembre 2002, n. 282 l'art. 5 ter, il quale stabilisce l'abrogazione del suddetto art. 8, comma secondo, "con effetto dal primo gennaio 2003", e quindi da epoca anteriore alla sua entrata in vigore, deroga espressamente al principio di irretroattività sancito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente), non essendo necessaria a tal fine l'espressa qualificazione della disposizione come regola eccezionalmente retroattiva; né l'efficacia retroattiva è preclusa alle leggi di conversione, atteso quanto previsto dall'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata rilevando che il condono invocato dal contribuente ex art. 8, comma secondo, della legge n. 289 del 2002 è inefficace se perfezionato in data successiva al primo gennaio 2003).
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)