Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/03/1991 (Rv. 471151 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta | In genere - Vendita di cosa comune indivisa - Contratto sottoscritto da uno solo dei comproprietari - Omessa spendita del nome degli altri proprietari - Conseguenze - Inefficacia relativa della vendita - Omessa dichiarazione dell'inefficacia relativa - Assoggettabilità del contratto all'imposta di registro relativa al trasferimento della quota.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta
Con riguardo ad un contratto avente ad oggetto la vendita di una cosa comune indivisa, ma sottoscritta da uno soltanto dei comproprietari che non abbia speso anche il nome degli altri, non è invocabile la figura del negotium in itinere, propria della dichiarazione resa dal rappresentante senza potere, trattandosi, invece di una vendita che, mentre è inidonea a produrre l'effetto traslativo dell'intero bene - per nullità discendente dall'incompletezza delle firme -, può tuttavia determinare il trasferimento della quota del sottoscrittore, qualora l'acquirente non faccia valere la totale inefficacia dell'atto nei propri confronti. Ne consegue che, ove tale inefficacia relativa non risulti dichiarata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 634 del 1972, il contratto suddetto è assoggettabile ad imposta di registro relativa al trasferimento della quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1478, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)