Sez. 2, Sentenza n. 11358 del 30/12/1994 (Rv. 489489 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita avente ad oggetto un bene in comunione -Stipula soltanto da parte di alcuni comproprietari - Sentenza costitutiva per le quote indivise di comunisti consenzienti - Richiesta - Richiesta da parte del promissario acquirente - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Il promissario acquirente di un bene in comunione oggetto di compromesso stipulato solo da alcuni comproprietari non può chiedere sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. per le quote indivise dei comunisti che hanno prestato il consenso perché tale sentenza deve riprodurre, senza modifiche, l'assetto degli interessi stabilito nel contratto preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)