Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162703 - 01
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - IMBARCAZIONI ESTERE INTRODOTTE AL CONSUMO NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO, ALL'OGGETTO DELLA NORMAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTRODUZIONE NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE DI IMBARCAZIONE ESTERA.*
DIRITTO INTERNAZIONALE - TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - IMBARCAZIONI ESTERE INTRODOTTE AL CONSUMO NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 18 MAGGIO 1956 - RIFERIMENTO ESCLUSIVO, ALL'OGGETTO DELLA NORMAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INTRODUZIONE NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE DI IMBARCAZIONE ESTERA.*
Il richiamo operato dall'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ("testo unico delle Disposizioni in materia doganale") alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 (approvata e resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961, n. 1553), ha specifica funzione ricognitiva dell'oggetto della normazione, (cioè provvede ad indicare il tipo merceologico dei beni suscettibili dell'agevolazione doganale condizionata e temporanea prevista dalla disposizione). Detto richiamo non vale ad individuare i soggetti destinatari della norma e non comporta quindi l'esclusione dal regime di importazione temporanea degli appartenenti agli stati non sottoscrittori della citata convenzione. (applicazione in tema di introduzione al consumo nelle acque territoriali italiane di imbarcazione battente bandiera estera). (V mass n 161240).*
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)