diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9717 del 17/06/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161240 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI E IMBARCAZIONI IN USO PRIVATO - DISCIPLINA - RINVIO ALLE CONVENZIONI DI NEW YORK E DI GINEVRA - TECNICA NORMATIVA ADOTTATA: PRODUZIONE DI NORMA MEDIANTE RINVIO - APPLICABILITÀ DELLE FACILITAZIONI ANCHE AGLI STATI NON FIRMATARI DELLE CONVENZIONI - FATTISPECIE: IMBARCAZIONE CON BANDIERA PANAMENSE.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161240-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI VEICOLI E IMBARCAZIONI IN USO PRIVATO - DISCIPLINA - RINVIO ALLE CONVENZIONI DI NEW YORK E DI GINEVRA - TECNICA NORMATIVA ADOTTATA: PRODUZIONE DI NORMA MEDIANTE RINVIO - APPLICABILITÀ DELLE FACILITAZIONI ANCHE AGLI STATI NON FIRMATARI DELLE CONVENZIONI - FATTISPECIE: IMBARCAZIONE CON BANDIERA PANAMENSE.*

L'art. 216 legge doganale, sulla importazione temporanea di veicoli e imbarcazioni in uso privato, stabilisce che il ministro delle Finanze può prescindere dalla emissione di documenti doganali (e ciò è avvenuto con d. m. 24 agosto 1970) per la importazione temporanea di veicoli stradali di cui alla convenzione di new York 4 giugno 1954 (approvata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957, n. 1163) nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 (approvata e resa esecutiva in Italia con legge 3 novembre 1961, n. 1553). Dispone quindi che quando manchino o vengano a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni resta ferma l'applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando. L'esame della disposizione consente di affermare che il legislatore, nel prevedere e riconoscere la particolare situazione della temporanea importazione di veicoli e imbarcazioni in uso privato, ha rinunciato ad effettuare una disciplina diretta, adottando la tecnica del rinvio ad altra fonte, che fornisce così le regole di qualificazione della detta situazione. Trattasi in particolare di rinvio formale (o non ricettizio) effettuato dal legislatore alle citate convenzioni internazionali che sono quindi fonte produttiva delle regole qualificatorie della particolare situazione. La tecnica normativa adottata dal legislatore italiano, cioè la produzione di una norma mediante rinvio alla fonte pattizia internazionale, ha come conseguenza che le facilitazioni dell'art. 216 legge doganale sono applicabili a tutte le importazioni temporanee di mezzi di trasporto, anche se questi appartengono a stati non firmatari delle dette convenzioni. (fattispecie relativa ad imbarcazione con bandiera di panama, che non ha sottoscritto la convenzione di Ginevra).*

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)