Sez. 3, Ordinanza n. 25270 del 16/09/2025 (Rv. 676413-01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Clausola di porto assegnato - Irrilevanza - Subentro ex lege nei diritti e negli obblighi nei confronti del vettore - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo del trasporto - Necessità - Fondamento. TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - In genere.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI
In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti.
Cod. Civ. art. 1689 com. 2, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)