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Sez. 3, Sentenza n. 7634 del 16/05/2003 (Rv. 563163 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI | Assenza di assegni - Diritto del vettore (o del subvettore) al pagamento non più dal mittente (o submittente) ma dal destinatario - Sussistenza - Fondamento - Mancata assunzione da parte del destinatario di obbligo in ordine al pagamento dei costi del trasporto - Irrilevanza - Patto tra il destinatario compratore e il venditore in ordine alla incidenza su quest'ultimo delle spese del trasporto - Inopponibilità al vettore.
Stato
decisa il 2003-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563163-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI

In tema di contratto di trasporto, l'accertata assenza di assegni non esclude il diritto del vettore (o del subvettore) di ottenere il pagamento non più dal mittente (o dal submittente), ma dal destinatario, essendo quest'ultimo obbligato "ex lege" a pagare al vettore (o al subvettore) il corrispettivo, anche in mancanza di una clausola di "assegno del porto", per il solo fatto di aver chiesto ed ottenuto la riconsegna della merce, restando irrilevante che egli abbia o meno assunto alcun obbligo in ordine al pagamento dei costi dei trasporti. Nè modifica la posizione del vettore, in quanto a lui non opponibile, un eventuale patto tra il destinatario compratore e il venditore circa la definitiva incidenza su quest'ultimo, nei rapporti interni, delle spese del trasporto, in deroga all'art. 1510, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1510 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)