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Sez. L, Sentenza n. 415 del 24/01/1990 (Rv. 464965 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE FORENSE E PENSIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE O ALTRA PENSIONE OD ASSEGNO - CUMULABILITÀ - LIMITI - ESCLUSIONE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 289 DEL 1963 - CONSEGUENZE - PENSIONE STATALE E ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA IN EPOCA ANTERIORE A DETTA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464965-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE FORENSE E PENSIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE O ALTRA PENSIONE OD ASSEGNO - CUMULABILITÀ - LIMITI - ESCLUSIONE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 289 DEL 1963 - CONSEGUENZE - PENSIONE STATALE E ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA IN EPOCA ANTERIORE A DETTA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Soltanto a seguito dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 è stato eliminato - senza alcuna efficacia retroattiva - ogni limite alla cumulabilità della pensione forense con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione od assegno - limite già previsto prima dall'art. 2 della legge n. 6 del 1952 e poi ridimensionato dall'art. 9 della legge n. 991 del 1956 (disciplina questa ritenuta costituzionalmente legittima con ordinanza n. 669 del 1988 della Corte costituzionale) - con la conseguenza che prima della legge suddetta il titolare di pensione statale non poteva risultare iscritto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza - a favore degli avvocati e dei procuratori ai fini previdenziali, ma solo ai fini assistenziali. (V 7932/87, mass n 455680; (V 3801/85, mass n 441387; (Conf 4091/81, mass n 414742).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 31/07/1956 num. 991 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/1956 num. 991 art. 9, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)