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Sez. L, Sentenza n. 3801 del 25/06/1985 (Rv. 441387 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ASSISTENZA - CASSA NAZIONALE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PROFESSIONISTI GIÀ TITOLARI DI ALTRA PENSIONE - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441387-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - ASSISTENZA - CASSA NAZIONALE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 576 DEL 1980 - PROFESSIONISTI GIÀ TITOLARI DI ALTRA PENSIONE - OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Nel regime anteriore alla legge n. 576 del 1980 non sussisteva l'Obbligo dell'iscrizione, anche ai fini previdenziali, alla cassa di previdenza ed assistenza in favore di avvocati e procuratori per quei professionisti i quali fossero già titolari di altra pensione, giacché ciò era implicitamente escluso dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 6 del 1952 (ripetuto anche nell'art. 1 della legge n. 289 del 1963 e richiamato nell'art. 2 della legge n. 319 del 1975), norma che prevedendo per tale categoria di esercenti la professione forense l'iscrizione d'ufficio limitatamente ai fini assistenziali comportava la facoltatività dell'iscrizione ai fini previdenziali. Nè su tale interpretazione della norma influiva la disciplina, del tutto distinta ed autonoma, del cumulo della pensione forense con altre pensioni - inizialmente non consentito dalla citata legge n. 6 del 1952, ma successivamente ammesso con le leggi n. 991 del 1956 (art. 9), n. 289 del 1963 (art. 13), n. 798 del 1965 (art. 6) e n. 991 del 1969 (art. 2) - giacché il cumulo medesimo non risponde ad una funzione previdenziale, né tanto meno di mutualità, la quale viene invece sufficientemente assolta ex art. 38 cost. Con la maturazione di una sola pensione, di tal che dalla possibilità del cumulo non deriva necessariamente l'Obbligo dell'iscrizione anche ai fini previdenziali per chi già goda di una pensione. (V 299/69, mass n 338290; (V 1388/68, mass n 333003; (contra 4091/81, mass n 414742).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 31/07/1956 num. 991 art. 9, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 1, Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13, Legge 05/07/1965 num. 798 art. 6, Legge 24/12/1969 num. 991 art. 2, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)