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Sez. L, Sentenza n. 5893 del 09/11/1982 (Rv. 423653 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - I.N.A. - DIPENDENTI DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI - MEDIANTE ATTO SCRITTO DELLA DIREZIONE GENERALE - PROTRAZIONE DELL'INCARICO PER OLTRE SEI MESI - EFFETTI - PROMOZIONE AUTOMATICA - PREVISIONE RELATIVA EX ART. 31 DEL C.C.N.L. 4 GIUGNO 1941 - CONTRASTO CON L'ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423653-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - I.N.A. - DIPENDENTI DELLE DIREZIONI GENERALI - CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI - MEDIANTE ATTO SCRITTO DELLA DIREZIONE GENERALE - PROTRAZIONE DELL'INCARICO PER OLTRE SEI MESI - EFFETTI - PROMOZIONE AUTOMATICA - PREVISIONE RELATIVA EX ART. 31 DEL C.C.N.L. 4 GIUGNO 1941 - CONTRASTO CON L'ART. 2103 COD. CIV. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 31 del C.C.n.L. 4 giugno 1941 per i dipendenti delle direzioni generali dell'i.N.A., secondo il quale l'incarico temporaneo, risultante da atto scritto della direzione generale, di funzioni inerenti ad un grado o ad una categoria superiore diviene definitivo qualora si protragga per oltre sei mesi, configura, per il lavoratore, una disciplina più favorevole di quella prevista dall'originaria formulazione dell'art. 2103 cod. civ., statuente invece la Rilevanza dell'Esercizio di mansioni di grado superiore ai soli fini del trattamento economico corrispondente e non anche ai fini della promozione; pertanto, tale disposizione contrattuale, ancorché colleghi l'effetto dell'avanzamento automatico al requisito formale (richiesto ad substantiam) del conferimento temporaneo delle mansioni superiori mediante atto scritto (cui non sono assimilabili i semplici ordini di servizio) proveniente dalla direzione generale, non può ritenersi nulla per contrasto con la stessa norma del codice civile. (V 638/69, mass n 338878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)