Sez. 2, Sentenza n. 638 del 26/02/1969 (Rv. 338878 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - DIRITTO DEL DIPENDENTE AL TRATTAMENTO ECONOMICO PIU VANTAGGIOSO - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - DIRITTO DEL DIPENDENTE AL TRATTAMENTO ECONOMICO PIU VANTAGGIOSO - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 2103 cod.civ., nel riconoscere al prestatore di lavoro il diritto al trattamento corrispondente all'attivita da lui svolta, ove sia a lui piu vantaggioso, non intende garantire al lavoratore un diritto alla promozione ove la mansione espletata di fatto in via transitoria od occasionale, in virtu di un incarico di natura precaria, corrisponda eventualmente, nell'organizzazione aziendale, ad una qualifica superiore a quella da lui ricoperta, ma garantire solo, per la durata della prestazione, il trattamento piu vantaggioso relativo alla diversa mansione, con la conseguenza che il datore di lavoro e tenuto a corrispondere al lavoratore il piu favorevole trattamento inerente alle diverse mansioni dal medesimo svolte, limitatamente al periodo in cui dette mansioni sono state effettivamente esercitate e non e, quindi, tenuto ad attribuirgli anche la relativa qualifica ed il connesso trattamento ove il lavoratore non abbia maturato, in base al contratto di lavoro, per il solo fatto di essere stato adibito, per un determinato periodo, alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, il diritto di conseguire la relativa promozione. (V. 759-64 2355-63 1236-62 2688-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)