Sez. 3, Sentenza n. 908 del 06/02/1984 (Rv. 433102 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ EX ARTT. 29 E 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ EX ARTT. 29 E 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La necessità idonea a giustificare il recesso del locatore da immobile non abitativo, ai sensi degli artt. 73 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sussiste allorché emergano esigenze, anche di ordine economico, che vanno al di là della semplice comodità ed utilità e la cui mancata soddisfazione sarebbe causa di inevitabile disagio (nella specie, alla stregua del principio che precede, la S.C. ha reputato esatta la valutazione del giudice del merito il quale aveva ravvisato la necessità nell'intenzione di due giovani architetti di utilizzare l'immobile locato per iniziarvi la loro attività professionale).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)