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Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 22/07/1987 (Rv. 454698 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NECESSITÀ EX ART. 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454698-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - NECESSITÀ EX ART. 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NOZIONE.*

La nozione di necessità idonea - ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, così come modificato dall'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979 - a legittimare il recesso del locatore da una locazione non abitativa per le esigenze professionali proprie, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, non richiede più gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità previsti dalla legislazione vincolistica (art. 4 della legge n. 253 del 1950), ma trova giustificazione in gravi e rilevanti esigenze di vita e di lavoro (da valutarsi in concreto con riguardo alla credibilità oggettiva della prospettata destinazione), come nel caso del grave disagio derivante dall'Esercizio di un'attività professionale presso lo studio di altri professionisti rispetto alle possibilità di autonomia offerte dalla disponibilità dell'immobile locato. (Conf 3947/84, mass n 435919; (Conf 908/84, mass n 433102; (Conf 739/84, mass n 432990; (Conf 5467/83, mass n 430400).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)