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Sez. 1, Sentenza n. 272 del 09/01/2009 (Rv. 606261 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Applicabilità del criterio indennitario del valore venale - Mero giacimento - Applicazione di tale criterio - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606261-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione di una cava secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 legge n. 2359 del 1865, piuttosto che secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 861 del 1971 - sopravvissuti alle vicende che hanno interessato, sul piano della legittimità costituzionale, l'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992 (introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992) - è necessario che il bene espropriato costituisca effettivamente una cava, e non un mero giacimento non ancora coltivato.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)