diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 268 del 13/01/2004 (Rv. 569399 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cava - Applicazione del criterio indennitario del valore venale - Mero giacimento - Applicazione di tale criterio - Esclusione - Fattispecie in tema di prosecuzione della coltivazione ai sensi dell'art. 35, commi quarto e quinto, legge reg. Puglia n. 37 del 1985.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569399-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione di una cava secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 legge n. 2359 del 1865, piuttosto che secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992), è necessario che il bene espropriato costituisca effettivamente una cava, e non un mero giacimento non ancora coltivato.(Nella fattispecie, la S.C. ha anche escluso la rilevanza, in assenza dell'inizio di tale coltivazione, della possibilità di prosecuzione della stessa prevista dall'art. 35, commi quarto e quinto, della legge della Regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, la quale si riferisce alla prosecuzione della coltivazione di una cava in esercizio alla data della legge, non già allo sfruttamento "ex novo" di un mero giacimento).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 22/05/1985 num. 37 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)