Sez. 1 - , Ordinanza n. 13735 del 18/05/2023 (Rv. 667910 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Udienza cd. cartolare pandemica a trattazione scritta ex art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020 - Provvedimento da considerarsi pronunciato fuori udienza - Conseguenze sulla conoscenza - Comunicazione di cancelleria - Necessità - Presunzione di conoscenza in capo a soggetti presenti - Esclusione - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI
I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza, calcolando il "dies a quo" del termine perentorio per la sua proposizione, non dalla data dell'udienza a trattazione scritta, ma da quella in cui era stata comunicata l'ordinanza emessa dal tribunale in tale sede).
Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)