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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28302 del 09/10/2023 (Rv. 668944 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Provvedimento di fissazione udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all’esito di udienza a "trattazione scritta" - Omessa comunicazione - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza.
Stato
decisa il 2023-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668944-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)