Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020 (Rv. 657651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Controversia in tema di Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Obbligatorietà della contribuzione - Conseguenze - Litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Nelle controversie promosse dai dipendenti delle aziende di credito, volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento al Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, istituito presso l'INPS ex d.m. n. 158 del 2000, dei contributi correlati alla retribuzione mensile, utili per la determinazione dell'assegno ordinario di accompagnamento, la natura obbligatoria della contribuzione e la struttura del rapporto dedotto in giudizio, avente ad oggetto una autonoma obbligazione di diritto pubblico, impongono la partecipazione al processo dell'ente previdenziale in qualità di litisconsorte necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)