Sez. L, Sentenza n. 17162 del 18/08/2016 (Rv. 640895 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Obbligatorietà della contribuzione figurativa - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di previdenza contributiva e in applicazione della disciplina prevista dal d.m. n. 158 del 2000, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito, la contribuzione figurativa, prevista nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo del personale ammesso a fruirne con erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, è obbligatoria, perché come tale prevista nell'art. 2, lett. d), della l. n. 662 del 1996, espressamente richiamato dall'art. 5 del d.m. citato.
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 art. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 art. 10 com. 12, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)