Sez. U, Sentenza n. 4633 del 18/07/1986 (Rv. 447364 - 01)
ACQUE - IN GENERE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - INQUINAMENTO DI CORSO D'ACQUA MEDIANTE SCARICHI INDUSTRIALI - FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - MANCATO AUMENTO DEGLI SCARICHI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IRRILEVANZA.*
ACQUE - IN GENERE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - INQUINAMENTO DI CORSO D'ACQUA MEDIANTE SCARICHI INDUSTRIALI - FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - MANCATO AUMENTO DEGLI SCARICHI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - IRRILEVANZA.*
L'art. 25 della legge 10 maggio 1976 n. 319, sulla tutela delle acque, il quale fa Obbligo di evitare un aumento dell'inquinamento prodotto dagli scarichi già esistenti, fino all'emanazione di una specifica regolamentazione sui limiti di accettabilità di tali scarichi, è rivolto a tutelare interessi di ordine generale, con salvezza dei diritti dei terzi, e non osta, pertanto, a che l'inquinamento di un corso d'acqua mediante scarichi industriali, ancorché non aumentato dopo l'entrata in vigore della citata legge, possa integrare fatto illecito lesivo di diritti altrui. (V 748/83, mass n 425494).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)