Sez. 5, Ordinanza n. 14773 del 05/07/2011 (Rv. 618460 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Variazione permanente della base imponibile - Accertamento in rettifica - Nuova rendita catastale - Efficacia dell'attribuzione ex art. 74, comma 1, della legge n.342 del 2000 - Decorrenza - Dalla notificazione - Estensione anche al periodo anteriore - Possibilità - Condizioni - Annualità di imposta suscettibile di accertamento - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di accertamento in rettifica dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va inteso nel senso della preclusione all'utilizzo di una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'imposta, ma non impedisce l'utilizzabilità della stessa rendita, una volta notificata, ai medesimi fini, anche per le annualità di imposta sospese, come nel caso - ricorrente nella specie - di accertamento d'ufficio di variazioni permanenti proprie di un immobile adibito ad attività alberghiera.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)