Sez. 5, Sentenza n. 26514 del 12/12/2011 (Rv. 620736 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non esclude l'utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta conciliazione giudiziale tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio, la quale, al fine di individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)