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Sez. 2, Sentenza n. 5813 del 29/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 216520 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE | Fatto di particolare tenuità - Elementi di valutazione - Indicazione - Fattispecie: possesso di passaporto di provenienza delittuosa.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216520-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE

In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico- giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)