Sez. 2, Sentenza n. 5802 del 04/11/1982 (Rv. 423550 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - "PROPOSTA DI ALIENAZIONE" DI QUOTA EREDITARIA - NATURA - PROPOSTA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - "PROPOSTA DI ALIENAZIONE" DI QUOTA EREDITARIA - NATURA - PROPOSTA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
La "proposta di alienazione" di quota ereditaria, che deve essere notificata al coerede avente diritto a prelazione a norma dello art. 732 cod. civ., costituisce proposta contrattuale nel senso stabilito dall'art. 1326 cod. civ., la quale deve rimanere ferma per lo spatium deliberandi concesso all'oblato (due mesi), sicché, se entro tale termine sopravviene l'accettazione di quest'ultimo, ha luogo la formazione del consenso e la conclusione del contratto di compravendita, che non può essere più risolto o revocato dalla volontà unilaterale di una delle parti. (V 3557/75, mass n 377755; (V 1055/50, mass n 880161).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)