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Sez. 2, Sentenza n. 25041 del 27/11/2006 (Rv. 593082 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Proposta di alienazione di quota ereditaria - Contenuto di proposta contrattuale - Configurabilità - Conseguenze - Quota comprensiva di beni immobili - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593082-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

L'art.732 cod. civ., che fa obbligo di notificare al coerede la proposta di alienzione della quota ereditaria, al fine di consentirgli di esercitare il diritto di prelazione, prevede che l'accettazione di essa da parte del suo destinatario determini, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell'accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita; detta proposta, pertanto, deve assumere gli estremi di una vera e propria proposta contrattuale, così come delineata dall'art.1326 cod. civ., e, nel caso in cui la quota ereditaria comprenda beni immobili, deve, per poter produrre i suoi effetti, essere fatta per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)