Sez. 6, Sentenza n. 2718 del 01/12/1987 Ud. (dep. 27/02/1988) Rv. 177721 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CHE SIA QUALIFICATA DA CIRCOSTANZE ESTRINSECHE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CONTRASTO CON ALTRI ELEMENTI SICURAMENTE ACQUISITI E CON L'INTERO CONTESTO PROCESSUALE E SIGNIFICATO ACCETTABILE SUL PIANO PROCESSUALE, LOGICO E PSICOLOGICO - SUFFICIENZA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - NECESSITÀ - CHE SIA QUALIFICATA DA CIRCOSTANZE ESTRINSECHE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CONTRASTO CON ALTRI ELEMENTI SICURAMENTE ACQUISITI E CON L'INTERO CONTESTO PROCESSUALE E SIGNIFICATO ACCETTABILE SUL PIANO PROCESSUALE, LOGICO E PSICOLOGICO - SUFFICIENZA.*
La chiamata in correità per essere attendibile e costituire valido elemento di prova non deve necessariamente essere qualificata da circostanze estrinseche, essendo sufficiente che il giudice, dopo averla sottoposta ad esame critico, particolarmente rigoroso qualora si tratti di unica fonte probatoria, la ritenga veritiera e genuina per spontaneità, coerenza, costanza e reiterazione, pur in assenza di altri specifici elementi di accusa e di controllo. In tal caso è solo necessario che il suo contenuto (logico, coerente e privo di intenti calunniosi) non si trovi in contrasto con altri elementi sicuramente acquisiti e con l'intero contesto processuale e assuma, per l'intervento dell'interprete ed in una valutazione complessiva, un significato accettabile sul piano processuale, logico e psicologico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)