Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 25/01/1988 Ud. (dep. 09/12/1988) Rv. 179884 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - CHIAMATA IN CORREITÀ - VALORE DI PROVA - CONDIZIONI.*
In tema di valutazione della prova, la chiamata in correità richiede un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito il quale è tenuto a verificare se essa sia intrinsecamente attendibile con riferimento alla genuinità, spontaneità, disinteresse, nonché alla costanza e alla logica interna del racconto ed è poi tenuto a procedere alla ricerca di riscontri estrinseci, la cui consistenza dovrà essere maggiore o minore a seconda dei risultati della prima indagine, senza che sia necessario che detti riscontri raggiungano il valore di prova autonoma, altrimenti sarebbe questa la base per l'affermazione di responsabilità. (V mass n 146497; (V mass n 175842; (V mass n 177721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)