Sez. 1, Sentenza n. 560 del 22/11/1994 Ud. (dep. 20/01/1995) Rv. 200027 - 01
Impugnazioni - Appello- Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere | Istituto eccezionale - Potere del giudice - Vincoli e condizioni.
Impugnazioni - Appello- Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto al principio di oralità della fase di secondo grado, nella quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado. Per tale ragione la legge vincola e subordina il potere del giudice di disporre la rinnovazione, alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)