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Sez. 6, Sentenza n. 4089 del 03/03/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210217 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Condizioni - Valutazione - Discrezionalità del giudice - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210217-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come "assoluta" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)